Art. 72 — Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli
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Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalita' per la loro esecuzione. (R) La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)
Testo in vigore dal 20 febbraio 2001 al 1 gennaio 2012
