Art. 96 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2). Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

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Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'art. 115. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art96 · fonte del testo

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