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La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. (( 2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantita' e nella forma prescritta)) Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62. (( Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000)) Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti.

Testo in vigore dal 6 marzo 2001 al 28 febbraio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 6 marzo 2001. 35 parole tolte, 51 parole aggiunte.

… e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. aggiunto: 2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni tolto: predette aggiunto: di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste tolto: dal comma 2 aggiunto: dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantita' e tolto: forma prescritta. aggiunto: nella forma prescritta Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo … conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62. tolto: Scaduti dieci aggiunto: Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione aggiunto: medica non puo' essere piu' spedita. tolto: Il aggiunto: 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' tolto: punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato. aggiunto: soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art45 · fonte del testo

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