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(( I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. Nella ricetta devono essere indicati:

  • a)cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
  • b)la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
  • c)l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
  • d)la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
  • e)il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica)) 34
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 febbraio 2001, n. 12

13

La L. 8 febbraio 2001, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che " il comma 6 e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di cui al primo periodo del comma 4, come sostituito dal numero 3) della presente lettera". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006 al 3 aprile 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2001 al 28 febbraio 2006. 449 parole tolte, 455 parole aggiunte in 6 capoversi.

I medici chirurghi tolto: ed aggiunto: e i medici veterinaritolto: , che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano aggiunto: prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. Nella ricetta devono essere indicati:

aggiunto: a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; tolto: segnarvi in tutte lettere

aggiunto: b) la dose prescritta tolto: e l'indicazione del modo e dei tempiaggiunto: , la posologia ed il modo di somministrazione;tolto: apporre sulla prescrizione stessa

aggiunto: c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;

aggiunto: d) la data e la firmatolto: . Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figliae di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanita' e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale e' tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente. 2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis aggiunto: del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;

aggiunto: e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i tolto: farmaci aggiunto: medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i tolto: farmaci aggiunto: medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionaletolto: , su modello predisposto dal Ministero della sanita', completato con il timbro personale del medico Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata. Il Ministro della sanita'aggiunto: . Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto tolto: dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis e' modificato con decreto del Ministro della sanita' emanato, in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e il Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica aggiunto: del ricettario di cui al comma 1. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi tolto: dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, tolto: secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonche' a trasportare la quantita' necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 aggiunto: a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgentetolto: . Copia dell'autoricettazione e' conservata per due anni a cura del medico,aggiunto: , utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, tolto: per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis aggiunto: annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali … esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei tolto: farmaci di cui all'allegato aggiunto: medicinali compresi nell'allegato III-bistolto: , accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. tolto: 5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari … sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista aggiunto: che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei tolto: farmaci di cui all'allegato aggiunto: medicinali compresi nell'allegato III-bistolto: , accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio … neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei tolto: Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unita' sanitaria locale".aggiunto: . La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art43 · fonte del testo

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