Art. 114 — (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1) Compiti di assistenza degli enti locali

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Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

  • a)prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati:
  • b)rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
  • c)reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti unita' sanitarie locali.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art114 · fonte del testo

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