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[1]Le licenze di cui agli articoli 27 e 30 non possono essere concesse a chi non puo' validamente obbligarsi.
[2]Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
[3]La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunziati all' ((il questore)) i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.
[4]Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante.
Testo in vigore dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010
