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[1]Le licenze di cui agli articoli 27 e 30 non possono essere concesse a chi non puo' validamente obbligarsi.

[2]Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

[3]La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunziati all' autorita' circondariale di pubblica sicurezza i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

[4]Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art31 · fonte del testo

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