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[1]Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 214 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano anche in qualita' di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno, o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati.
[2]I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualita' di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.
[3]I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena e della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
