Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attivita' tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorita' predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

[2]L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

[3]I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

[4]Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena e' della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a L. 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

[5]In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art214 · fonte del testo

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