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[1]L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' al impedire che un locale, del quale sia stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.
[2]Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all'uso delle sostanze stesse, o comunque si permetta o favorisca l'uso di esse.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
