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[1]Il confinato non puo' allontanarsi dalla Colonia o dal Comune assegnatogli.
[2]((Il confinato, che contravvenga alle disposizioni del presente capo, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, e il tempo trascorso in espiazione di pena non e' computato in quello che rimane di confino)).
Testo in vigore dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010
