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[1]Il confinato non puo' allontanarsi dalla Colonia o dal Comune assegnatogli.

[2]In caso di contravvenzione, il confinato e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, e il tempo trascorso in espiazione di pena non e' computato in quello che rimane di confino.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art193 · fonte del testo

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