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[1]Il confinato non puo' allontanarsi dalla Colonia o dal Comune assegnatogli.
[2]In caso di contravvenzione, il confinato e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, e il tempo trascorso in espiazione di pena non e' computato in quello che rimane di confino.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927
