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[1]Le guide, gl'interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza dell'((il questore)).
[2]Oltre quanto e' disposto nell'art. 10, la licenza puo' essere rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contro il buon costume.
[3]La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della idoneita' tecnica dell'aspirante.
Testo in vigore dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010
