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[1]Le guide, gl'interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza dell'autorita' circondariale di pubblica sicurezza.
[2]Oltre quanto e' disposto nell'art. 10, la licenza puo' essere rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contro il buon costume.
[3]La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della idoneita' tecnica dell'aspirante.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927
