Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietata l'inserzione, nei giornali o altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi di prevenire la fecondazione o d'interrompere la gravidanza, ancorche' in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico, nonche' di quelli relativi a corrispondenze amorose.

[2]E' altresi' vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso, nonche' dei suicidi.

[3]I giornali o scritti periodici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art115 · fonte del testo

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