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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta': cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonche' delle ordinanze delle pubbliche autorita'; presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. ((L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale.
[2]Le attribuzioni dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal questore. Questi esercita, nella Provincia, le attribuzioni gia' demandate alla soppressa autorita' circondariale)).
Testo in vigore dal 2 maggio 1927 al 16 dicembre 2010
