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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta': cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonche' delle ordinanze delle pubbliche autorita'; presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.
[2]L'autorita' stessa, a mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, cura la bonaria composizione dei privati dissidi.
[3]L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale, circondariale o locale.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927
