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[1](Art. 86 T. U. 1926).

[2]Non puo' essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

[3]Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse.

[4]I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 2 gennaio 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/2017

    Questione inammissibile
    2 marzo 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per incongruente motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4- bis , della legge n. 401 del 1989, «in combinato disposto» con gli artt. 88 del r.d. n. 773 del 1931, 10, comma 9- octies , del d.l. n. 16 del 2012 (come convertito dalla legge n. 44 del 2012) e 2, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. n. 40 del 2010 (come convertito dalla legge n. 73 del 2010), censurato dal Tribunale ordinario di Bari, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 Cost. nonché agli artt. 49 e 56 del TFUE, nella parte in cui: a) consente di indire una gara per l'attribuzione di concessioni per l'esercizio dell'attività di giochi e scommesse di durata inferiore a quelle rilasciate in precedenza, senza che queste ultime vengano revocate; b) prevede che il gioco con vincita in denaro possa essere raccolto dai soggetti titolari di concessione solo nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione, precludendone la partecipazione in forma telematica; c) sanziona penalmente i soggetti che raccolgono scommesse in assenza della prescritta autorizzazione di polizia, ove la concessione sia stata loro negata in violazione del diritto comunitario. La convinzione espressa dal rimettente sull'esistenza di contrasto delle disposizioni censurate con norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta (quali pacificamente sono gli artt. 49 e 56 TFUE, in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi), rende incongruente la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, la quale finisce coll'interessare una normativa che - secondo la ricostruzione dello stesso giudice a quo - non deve trovare applicazione nel giudizio principale. Né è sostenibile che l'incidente di legittimità costituzionale - in quanto idoneo a espungere formalmente dal corpus delle leggi la norma interna incompatibile con quelle dell'UE provviste di efficacia diretta ed evitare che sia applicata da parte di giudici (o magistrati del pubblico ministero) che disconoscano l'esistenza del contrasto - debba ritenersi pregiudiziale rispetto alla verifica di compatibilità comunitaria, poiché l'esigenza di dirimere discordanze interpretative non può valere a sovvertire le regole del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - fondato sulla necessaria pregiudizialità rispetto ad esso della verifica della compatibilità con il diritto dell'UE - rendendo rilevante una questione che (proprio nella prospettiva del rimettente) non lo è. ( Precedenti citati: sentenza n. 284 del 2007, che, in relazione a questione analoga, ha ritenuto gli artt. 49 e 56 TFUE norme ad effetto diretto; ordinanze n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009, sulla inammissibilità, per difettosa motivazione sulla rilevanza, di questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione in ragione del contrasto, da lui stesso prospettato, con norme comunitarie direttamente applicabili ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale fondata sull'art. 11 Cost., il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo - ove occorra - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, per dirimere possibili dubbi riguardo all'esistenza di tale contrasto. La non applicazione delle norme interne ritenute in contrasto con le norme dell'UE deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite - sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale - del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2014, n. 80 del 2011, n. 125 del 2009 e n. 170 del 1984, ordinanza n. 207 del 2013, sulla non applicazione da parte dei giudici della norma interna incompatibile con norme comunitarie provviste di efficacia diretta; sentenze n. 238 del 2014, n. 284 del 2007 e n. 168 del 1991, sui c.d. "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'UE ) . Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la questione di compatibilità comunitaria (oggi con il diritto dell'UE) costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale e, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 75 del 2012, ordinanze n. 298 del 2011, n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009; sentenza n. 284 del 2007, ordinanze n. 454 del 2006 e n. 85 del 2002, in relazione a questioni concernenti l'art. 4 della legge n. 401 del 1989 ).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 41 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 454/2006

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come richiamato dall'art. 4, comma 4- bis , della legge 13 dicembre 1989, n. 401, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse al previo conseguimento della concessione «dello Stato italiano». Infatti, posto che le censure sollevate dai giudici rimettenti configurano, in sostanza, una questione di compatibilità comunitaria delle norme impugnate, non risulta adeguatamente motivata l'applicabilità delle disposizioni di diritto interno nei giudizi a quibus , con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. - In relazione ai rapporti tra le norme dell’ordinamento interno e quelle dell’ordinamento comunitario e sulla possibilità di rimettere alla Corte costituzionale una questione di compatibilità comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1991, n. 232/1989, n. 170/1984, n. 183/1973, n. 98/1965, ordinanze n. 536/1995 e n. 132/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 11 cost. · Art. 88 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art88 · fonte del testo

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