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[1](Art. 82 T. U. 1926).

[2]I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art84 · fonte del testo

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