Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1963 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo

comma, del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1962 dal Pretore di

Molfetta nel procedimento penale a carico di Minervini Ignazio,

iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa all'udienza del 3 dicembre 1962 nel

procedimento penale a carico di Minervini Ignazio, il Pretore di

Molfetta, ritenendone la rilevanza ai fini del predetto procedimento,

ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale

(considerata non manifestamente infondata) dell'art. 82, secondo comma,

del T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per

incompatibilità con gli artt. 27, secondo comma, e 102, primo comma,

della Costituzione.

Con riferimento ai casi di tumulti, disordini, o pericoli, nel

corso di pubblici spettacoli in cui l'autorità di pubblica sicurezza

abbia dovuto disporre, ai sensi del primo comma del citato art. 82, la

soppressione o cessazione dello spettacolo o lo sgombero del locale, la

disposizione impugnata statuisce che, qualora il disordine che diede

causa al provvedimento, sia avvenuto "per colpa di chi dà o fa dare lo

spettacolo", "gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia

restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso".

Ritiene il Pretore che, quando il disordine consegua (come nel

caso) alla violazione di una norma penale, l'anzidetto potere (cui

"difficilmente" potrebbe riconoscersi natura "meramente cautelare")

"può apparire in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, che vieta di considerare colpevole l'imputato sino alla

condanna definitiva". E aggiunge che, a prescindere da ciò, esso dà

luogo a un sommario giudizio di responsabilità per inadempienze del

rapporto contrattuale sussistente tra titolare del locale e spettatori:

il che "può apparire in contrasto con l'art. 102, primo comma, della

Costituzione".

Osserva poi il Pretore che "la tutela dell'ordine pubblico, a cui

è diretta la norma in discussione, potrebbe anche ritenersi

sufficientemente assicurata dai poteri attribuiti all'autorità di p.s.

col primo comma dell'art. 82 del citato R.D.", mentre per quanto

concerne la soluzione dei contrasti privatistici tra spettatori e

titolare del locale sarebbe sufficiente l'esplicazione da parte

dell'autorità di p. s. dei poteri di bonaria composizione previsti

dall'art. 1 del T.U. e dall'art. 6 del regolamento.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 14 dicembre 1962; comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento l'11 dicembre 1962; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

26 gennaio 1963, n. 24.

Innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il

quale nell'atto d'intervento depositato il 3 gennaio 1963 osservava con

riferimento al primo dei due profili sotto cui la questione di

legittimità costituzionale è stata prospettata, che "la valutazione

che l'ufficiale o l'agente di polizia fa circa la colpa nella

determinazione del disordine non ha alcuna rilevanza agli effetti

penali"(l'unica cui ha riguardo l'art. 27 della Costituzione), ma solo

a quelli della restituzione del prezzo d'ingresso agli spettatori,

rimanendo il giudice penale pienamente libero nell'accertamento dei

fatti contravvenzionali contemplati dall'art. 82. Con riferimento al

secondo profilo l'Avvocatura dello Stato osserva poi che la funzione

della disposizione impugnata è quella di "prevenire più gravi

turbative dell'ordine pubblico": quello previsto dalla norma è un

provvedimento amministrativo e non un atto giurisdizionale, ed è

soggetto a tutti i controlli di legittimità propri dei provvedimenti

amministrativi: pertanto l'art. 102 della Costituzione è fuori causa. Considerato in diritto :

Entrambi i profili sotto i quali il Pretore di Molfetta ha

sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 82 del T.U. di pubblica sicurezza appaiono privi di

fondamento.

Esattamente l'Avvocatura dello Stato, con riferimento al primo di

essi, osserva che l'art. 27, secondo comma, della Costituzione è fuori

causa, giacché, mentre questo esclude che la sottoposizione a un

procedimento penale possa determinare alcuna presunzione di reità,

nessuna presunzione di reità è alla base del provvedimento

amministrativo previsto dalla disposizione impugnata.

La norma della cui legittimità si discute si limita a conferire,

infatti, ai funzionari di pubblica sicurezza il potere di ordinare

all'impresario la restituzione agli spettatori del prezzo d'ingresso,

quando uno spettacolo a pagamento non abbia potuto aver luogo o sia

stato sospeso in relazione a disordini cui i funzionari stessi

ritengono che l'impresario o il personale addetto allo spettacolo,

abbiano contribuito a dare, colpevolmente, causa.

Come la stessa ordinanza di rimessione ammette, il provvedimento

consentito dal secondo comma dell'art. 82 del T.U. di pubblica

sicurezza ha la sua ragion d'essere in esigenze di tutela dell'ordine

pubblico (e non - come è proprio della giurisdizione in disinteressate

e neutrali esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico). Esso non ha

poi la sua giustificazione nell'assoggettamento del destinatario a un

procedimento penale, e neanche in un accertamento, sia pure meramente

delibativo, di una qualche sua responsabilità penale. Si tenga, tra

l'altro, presente che il provvedimento è ammesso non solo quando i

funzionari di pubblica sicurezza ritengano sussistente una qualche

"colpa" di chi "fa dare" lo spettacolo, ma anche quando ritengano

sussistente una qualche "colpa" di chi lo "dà": onde chi "fa dare" lo

spettacolo - e cioè l'impresario - può essere obbligato alla

restituzione del prezzo d'ingresso anche quando il funzionario di

polizia non attribuisca a lui personalmente alcuna responsabilità

degli inconvenienti verificatisi. La giustificazione del provvedimento

risiede cioè in una valutazione assolutamente autonoma, compiuta sul

piano amministrativo, o in vista di una misura di carattere puramente

amministrativo, da parte dell'autorità amministrativa, circa la

sussistenza di elementi di colpa, non decisivi sul piano penalistico, a

carico dell'impresario o di altri di cui egli debba rispondere. Il

provvedimento non muove perciò da una presunzione di colpevolezza

penale, e tanto meno da una presunzione di reità del soggetto

obbligato, né comporta conseguenze nel campo del diritto penale e

degli status di diritto penale.

Si tratta, poi di un atto indubbiamente soggetto, sia sotto il

profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo

dei presupposti di fatto e di diritto, alla disciplina e ai controlli

amministrativi e giurisdizionali (in sede civile, penale e

amministrativa) comuni agli altri provvedimenti dell'autorità di

pubblica sicurezza.

Quanto si è detto, particolarmente circa la funzione che il

provvedimento è chiamato ad assolvere, la quale non ha nulla in comune

con la funzione giurisdizionale, è sufficiente anche ai fini della

dimostrazione dell'assoluta estraneità del potere previsto dal secondo

comma dell'art. 82 del T.U. di pubblica sicurezza rispetto alla materia

regolata dall'art. 102, primo comma, della Costituzione, che riserva in

via di principio ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione

giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe relativa alla legittimità costituzionale

dell'articolo 82, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt.

27, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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