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[1](Art. 76 T. U. 1926).

[2]L'autorita' competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

[3]Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

[4]Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 12 gennaio 2018

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art78 · fonte del testo

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