Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 14 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 33 T. U. 1926).

[2]Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza.

[3]L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 14 settembre 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art34 · fonte del testo

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