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[1](Art. 215 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

[3]Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.

[4]Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno.

[5]Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 18 luglio 1967

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art210 · fonte del testo

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