Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 19 marzo 1958. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 194 T. U. 1926).

[2]Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorita' locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 19 marzo 1958

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art190 · fonte del testo

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