Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 2 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 149 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato.

[3]Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.

[4]Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art148 · fonte del testo

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