Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 148 T. U. 1926).

[2]Chiunque, per qualsiasi titolo, cede a stranieri la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne avviso per iscritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza, nel termine di giorni dieci, indicando le precise generalita' degli stranieri e sommariamente il contenuto degli atti di cessione.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art147 · fonte del testo

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