Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 125 T. U. 1926).

[2]Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.

[3]In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza. 44a 47

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 13) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124".

L. 24 novembre 1981, n. 689

47

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398".

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 6 maggio 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1977 al 15 dicembre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art124 · fonte del testo

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