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[1](Art. 105 T. U. 1926).
[2]I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
[3]Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 2012
