Art. 10 — Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 16 legge 9 giugno 1927, n 1158
[1]I Depositi franchi sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui giurisdizione i depositi stessi hanno sede.
[2]I Consigli provinciali delle Corporazioni (oltre ai compiti di cui all'art. 4) hanno facolta' in qualsiasi momento:
[3]1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Depositi franchi;
[4]2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.
[5]Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero delle corporazioni al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei Depositi franchi esistenti nel loro distretto.
Testo vigente dal 13 giugno 1938
