[1]Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

[2]Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato, in questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potra' pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art195 · fonte del testo

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