[1]Chi abbia interesse nella causa puo' intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180.

[2]L'intervento puo' essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.

[3]All'Amministrazione dello Stato e' sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

[4]La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art173 · fonte del testo

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