Art. 7 — Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi
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1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformita' ai trattati e agli accordi internazionali. 2. I trasferimenti valutari concernenti le amministrazioni dello Stato sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta del Portafoglio dello Stato, ferma restando, per quelle a ordinamento autonomo, la facolta' di ricorrere allo stesso Ufficio. 3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata. 4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.
Testo in vigore dal 10 maggio 1988 al 1 marzo 2002
