Art. 4 — Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

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1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 24 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 24 ((3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342)). 5 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342)). 4 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342)). 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43

2

Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore "alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso". Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore "alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

Decreto 28 settembre 1998

4

Il Decreto 28 settembre 1998, (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare l'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che la modifica al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1 ottobre 1998. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che la modifica al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1 gennaio 1999.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342

5

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha disposto (con l'art. 161, comma 3-bis) che "Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1998 al 19 ottobre 1999. 133 parole tolte, 77 parole aggiunte.

… dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 3. tolto: La Banca d'Italia puo' abilitare le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, che agiscono in proprio nome e conto, a compiere operazoni aggiunto: Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi tolto: in contropartita di residenti e non residenti; l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche per singole categorie di operazioni aggiunto: nel rispetto delle norme che li disciplinano. 4. tolto: La Banca d'Italia puo' rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. 5. tolto: Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 8, fatte salve le quantita' di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facolta' di vendita accordate aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. 6. tolto: La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precendenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342

    Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha disposto (con l'art. 161, comma 3-bis) che "Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art4 · fonte del testo

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