Art. 3 — Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunita economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909. 2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in societa capogruppo che controllano direttamente societa' operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o societa' finanziari. 3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o societa finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2. 4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi. 5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

Testo vigente dal 10 maggio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art3 · fonte del testo

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