Art. 91 t.u.i.r.
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L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto ((con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003)). 52
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 23 febbraio 1995, n.41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
52Il D.L. 23 febbraio 1995, n.41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la presente modifica "ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2003
