Art. 69 t.u.i.r. — Premi, vincite e indennità

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(( 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.)) 66 La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione ((, considerando tali anche le frazioni)). In caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica e' stata convenuta. 66 In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N.30)). 66 Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 76.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

66

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta".

Testo in vigore dal 2 marzo 1997 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 2 marzo 1997. 61 parole tolte, 35 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione tolto: sono deducibili fino all'esercizio anteriore a quello in cui avviene la devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di aggiunto: e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, aggiunto: la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata … degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessioneaggiunto: , considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile e' proporzionalmente … al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. tolto: L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui avviene la devoluzione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N.30. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art69 · fonte del testo

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