Art. 29 t.u.i.r. — Variazioni del reddito dominicale

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Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. Sono considerate attivita' agricole:

  • a)le attivita' dirette alla coltivazione del terreno alla silvicoltura e alla funghicoltura;
  • b)l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno ((e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione e' coltivata per almeno la meta' del terreno su cui la produzione insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di vegetale e i requisiti delle strutture fisse e mobili)); 50
  • c)le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1994, n. 724

50

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 31, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1995 al 1 gennaio 1997

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 111/1997

    Parametro
    22 aprile 1997

    Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordin…

    Art. 22 t.u.i.r. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 24 t.u.i.r. · Art. 25 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1995. 85 parole aggiunte.

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno aggiunto: e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione e' coltivata per almeno la meta' del terreno su cui la produzione insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di vegetale e i requisiti delle strutture fisse e mobili;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724

    La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 31, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art29 · fonte del testo

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