Art. 186 t.u.i.r. — Società civili

Ai fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali. Alle societa' civili costituite in forma di societa' per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di societa'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art186 · fonte del testo

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