Art. 13-ter t.u.i.r. — Detrazioni per canoni di locazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

  • a)((lire 960.000)), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; 104
  • b)((lire 480.000)), se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. 104 ((1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
  • a)lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
  • b)lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni)) 104
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1999, n. 488

94

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

104

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2000 al 1 gennaio 2001. 3 parole tolte, 132 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: 1.Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale …

a) lire tolto: 640 aggiunto: 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire tolto: 320 aggiunto: 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. aggiunto: 1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

aggiunto: a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

aggiunto: b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13ter · fonte del testo

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