Art. 117 t.u.i.r. — Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti

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La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualita' di controllanti ed a condizione:

  • a)di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • b)di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, cosi' come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna societa' controllata sia effettivamente connessa. Permanendo il requisito del controllo di cui all'articolo 120, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. 70 parole tolte, 159 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20. Nei confronti dei soggetti residentiaggiunto: La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualita' di controllanti ed a condizione:

aggiunto: a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

aggiunto: b) di esercitare nel territorio dello Stato tolto: si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza aggiunto: un'attivita' d'impresa, cosi' come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione tolto: con gestione e contabilita' separate. Nei confronti delle societa' e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112 aggiunto: alla quale la partecipazione in ciascuna societa' controllata sia effettivamente connessa. Permanendo il requisito del controllo di cui all'articolo 120, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art117 · fonte del testo

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