Art. 106-bis t.u.i.r. — Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo

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((1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma)) 102

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

80

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto".

L. 21 novembre 2000, n. 342

102

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresi' stabiliti modalita' e termini per l'interpello da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1998 al 10 dicembre 2000. 8 parole tolte, 37 parole aggiunte.

1. L'imposta aggiunto: corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, tolto: e' computata aggiunto: sono computate, fino a concorrenza tolto: di detto credito aggiunto: dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, aggiunto: recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 tolto: di tale comma.aggiunto: ) del predetto comma

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 novembre 2000, n. 342

    La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresi' stabiliti modalita' e termini per l'interpello da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art106bis · fonte del testo

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