Art. 106-bis t.u.i.r. — Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo

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((1. L'imposta relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, e' computata fino a concorrenza di detto credito nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 di tale comma.)) 80

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

80

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1998 al 10 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art106bis · fonte del testo

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