Art. 33 — T. U. 1919, art. 33

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[1]Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

[2]Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art33 · fonte del testo

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