Art. 13 — T. U. 1919, art. 13
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. 727 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: E' istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.
tolto: Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.
tolto: I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore o appartengano ad una delle seguenti categorie:
tolto: 1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;
tolto: 2° I delegati o sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;
tolto: 3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle universita' o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;
tolto: 4° Coloro che conseguirono il diploma di maturita', la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;
tolto: 5° I membri degli ordini equestri del Regno;
tolto: 6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformita' delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Societa' anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo eredito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;
tolto: 7° Gli impiegati in attivita' di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie o dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle Societa' ferroviarie, di assicurazione, di navigazione o i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai;
tolto: Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;
tolto: 8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'Esercito o dall'Armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 3;
tolto: 9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;
tolto: 10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.
tolto: Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
tolto: Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.
tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
tolto: I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.
tolto: La Commissione e' assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.
tolto: La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'art. 19.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art13 · fonte del testo
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