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Finche' non sara' introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nel territorio di cui all'art. 123, e cio' anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010
