Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Finche' non sara' introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nel territorio di cui all'art. 123, e cio' anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art128 · fonte del testo

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