Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Nei territori di cui all'art. 123, finche' non sara' pubblicato il Codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate:

tolto: Art. 32. - (comma 2°). - L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sara' discussa tu via d'urgenza.

tolto: Art. 33. - Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

tolto: Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art127 · fonte del testo

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