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[1]((Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due Collegi.
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[2]Il deputato eletto in due Collegi deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.
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[3]In difetto di opzione entro questo termine, la Camera precede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.
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[4]La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura, in piu' di due Collegi e' nulla)).
Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. 91 parole tolte, 61 parole aggiunte in 6 capoversi.
aggiunto: Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due Collegi.
Il deputato eletto in duetolto: circoscrizioniaggiunto: Collegi deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giornitolto: dalla convalidazione delle dueaggiunto: dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale siatolto: la circoscrizione da lui presceltaaggiunto: il Collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.
Intolto: mancanzaaggiunto: difetto di opzione entro questo termine, la Cameratolto: sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnatoaggiunto: precede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.
tolto: Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilita' preesistente alla elezione, verra' attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.
tolto: Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.
tolto: La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoliaggiunto: La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura, in piu' di due Collegi e' nulla.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art100 · fonte del testo
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