Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.

[2]In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

[3]Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilita' preesistente alla elezione, verra' attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.

[4]Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.

[5]La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art100 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari