Art. 86 — T. U. 1926, art. 84
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 263 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: E' riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale nazionale o posteriormente.
tolto: La nullita' delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge puo' essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.
tolto: Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 75 e del numero 2 dell'art. 78. Anche queste nullita' sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.
tolto: Non si tiene conto dei voti delle sezioni annullate.
tolto: Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio elettorale nazionale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
tolto: La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio elettorale nazionale.
tolto: Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio elettorale nazionale.
tolto: Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennita' commisurata sulla tariffa penale.
tolto: Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsita' in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso cadendo la falsita' od il rifiuto su materia punibile.
tolto: Nessuna decisione puo' essere dalla Camera adottata sull'elezione, prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art86 · fonte del testo
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