Art. 85 — T. U. 1926, art. 83

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[1]Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

[2]Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere trasmessi, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'Ufficio elettorale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

[3]L'altro esemplare del verbale resta depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art85 · fonte del testo

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